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Contributo alle spese straordinarie per i figli

DOMANDA: Sono separato da mia moglie. I nostri due figli, un bambino minorenne e una figlia economicamente non autosufficiente che fa l’università, sono affidati a lei. Pago già un mantenimento mensile di 300 euro per ciascuno dei miei due figli. Ogni mese, però, mi viene presentato anche il conto di numerose spese straordinarie a cui mi si chiede di partecipare al 50%. Sono sempre obbligato a pagare tutto per il solo fatto che negli accordi di separazione è scritto così?

COSA DICE LA LEGGE: In linea generale si, ma con alcune precisazioni.
Anzitutto occorre esaminare gli accordi di separazione o comunque la sentenza che l’ha sancita – ma il principio vale ovviamente anche per il divorzio – per verificare se vi fosse indicato un obbligo di preventivo accordo sulle spese straordinarie, ad eccezione evidentemente di quelle urgenti ed improcastinabili.
In assenza di espressa indicazione, la giurisprudenza fino alla riforma normativa del settore del 2012 stabiliva che non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l’altro genitore sulla determinazione delle spese straordinarie (Cass. 2182/09, 5262/99).
La più recente giurisprudenza muta parzialmente l’orientamento, sostenendo invece che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore sulle spese straordinarie, da cui consegue un obbligo di rimborso qualora quest’ultimo non abbia addotto tempestivamente validi motivi di dissenso.
Ma se il genitore non collocatario si rifiuta comunque di pagare la sua quota, sarà il Giudice a verificare la rispondenza della spese agli interessi del minore mediante valutazione della commisurazione dell’entità della spese rispetto all’utilità della spesa stessa e alla sua sostenibilità rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 16175/15).
Ad esempio, è recente il caso di un padre a cui era stato accordato di non contribuire al 50% delle spese mediche sostenute dalla madre per il proprio figlio, in quanto se fosse stato preavvisato, la figlia avrebbe potuto usufruire di una convenzione medica del padre, risparmiando costi consistenti (Cass. 4753/17).
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